Hai una casa e stai pensando di proteggerla attraverso un fondo patrimoniale?
Aspetta… prima di costituire un fondo patrimoniale, pensaci ed informati bene, perché le ultime sentenze ne hanno drasticamente limitato l’efficacia.
E’ pur vero che lo scopo di un fondo patrimoniale è proprio quello di proteggere un immobile destinato esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia…
ma…
Negli ultimi anni i Tribunali hanno assistito ad un aumento notevole di fondi patrimoniali “furbi”, con lo scopo (fraudolento) di proteggersi da possibili azioni di rivalsa dei creditori.
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Il fondo patrimoniale funziona contro il pignoramento?
L’art. 170 [1] recita testualmente: “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
In altre parole, il creditore non può aggredire l’immobile se i debiti sono stati contratti per bisogni estranei alla famiglia.
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Le condizioni necessarie affinché un fondo patrimoniale funzioni sono 2:
- Costituzione regolare del fondo con annotazione sul certificato di matrimonio.
- Debiti estranei ai bisogni della famiglia e conoscenza da parte del creditore.
Sulla prima condizione (costituzione regolare) c’è poco da dire. Dove invece si aprono tante discussioni è sul concetto di estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.
Oramai sono tante le sentenze che hanno interpretato il concetto di “estraneità dei debiti” a tal punto da dubitare sull’efficacia del fondo patrimoniale.
Non ci sono dubbi in merito a debiti nati per mancato pagamento del mutuo, cure mediche della famiglia, ristrutturazione dell’immobile, arredamento della casa, spese condominiali, utenze… perché essi sono tutti facilmente riconducibili ai bisogni della famiglia (Cass. 23163/2014). E su questo non si discute.
Ma come interpretare i debiti contratti a causa dell’attività lavorativa, ivi inclusi i debiti di natura fiscale? L’attività lavorativa è riconducibile ad un bisogno familiare?
Una serie di sentenze hanno allargato il concetto di bisogni famigliari in ragione del tenore di vita scelto, ivi comprendendo: debiti di natura tributaria sorti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (Cass s.n. 4011 del 19/02/2013; S.n. 21800 del 28/10/2016; S.n. 1652 del 29/01/2016; S.n. 20998 del 23/08/2018, Cass. Civ. Ord. n. 3738 del 24/02/2015, Cass. Civ. Ord. n. 23876 del 23/11/2015, Cass. Civ. 20998 del 2018, sentenza n. 11862 Cass. Civ. III Sez 09/06/2015).
Più in generale possiamo sostenere che i debiti contratti per motivi lavorativi, siano essi professionali o imprenditoriali, sono riconducibili ad un bisogno familiare se il reddito generato è indispensabile per il sostentamento della famiglia stessa.
In altre parole, se l’attività lavorativa serve a sopravvivere, allora i relativi debiti possono giustificare il pignoramento.
L’onere della prova per il fondo patrimoniale
A mettere ancor più in dubbio l’efficacia del fondo patrimoniale è l’onere della prova.
L’onere della prova grava sul debitore, il quale deve dimostrare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, il fatto che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari e la conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito (Cass.Civ. 2970 del 2013, Cass. Civ. 20883 del 2018).
Pertanto l’operazione, che ha originato il debito, non deve essere servita al soddisfacimento della famiglia ma ad altri scopi e il creditore ne era a conoscenza.
Ora… pensi che sia finita qui?
Ovviamente no!
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Se anche il debitore riuscisse a dimostrare quanto richiesto, al creditore rimangono due possibilità:
Pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis
L’art. 2929 bis consente al creditore di notificare l’atto di pignoramento immobiliare entro 12 mesi dalla costituzione del fondo patrimoniale, anche per i debiti estranei alle esigenze familiari.
Si tratta in questo caso di una procedura molto più snella e rapida rispetto alla azione revocatoria ex art. 2901.
Nel caso siano passati più di 12 mesi, c’è ancora una possibilità.
L’azione revocatoria ex art. 2901
Se il fondo patrimoniale è stato costituito almeno 12 mesi prima del debito, il creditore può procedere con l’azione revocatoria ex art. 2901 dimostrando che il debitore fosse a conoscenza degli effetti neutralizzanti del fondo patrimoniale contro le sue ragioni, cosa relativamente semplice se non vi sono altri beni da aggredire.
Cosa succede dopo 5 anni
L’azione revocatoria sul fondo patrimoniale ha un termine di prescrizione pari a 5 anni e pertanto i creditori possono far valere i propri diritti se il debitore non riesce a dimostrare che i crediti sono sorti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
Quando il fondo immobiliare è inattaccabile
La Giurisprudenza ha limitato notevolmente l’efficacia del fondo patrimoniale ampliando il concetto di bisogno familiare.
Il fondo patrimoniale è inattaccabile se sono trascorsi almeno 5 anni dalla sua costituzione e per quei crediti (veramente pochissimi) che la Giurisprudenza non considera appartenenti alla sfera dei bisogni familiari.
L’opposizione al pignoramento
Una volta pignorata la casa, c’è ancora uno strumento a disposizione: l’opposizione al pignoramento ai sensi dell’art. 615 cpc.
In sostanza l’avvocato può contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata sia prima della notifica dell’atto di pignoramento sia dopo. Attenzione però: se la vendita è già stata disposta o i beni pignorati sono stati assegnati, allora l’opposizione non è ammessa.
Ovviamente nella richiesta di opposizione dovrà essere chiarita l’eccezione di impignorabilità dei beni, indicando i motivi in fatto e in diritto per i quali si contesta l’esecuzione.
Tutti i procedimenti di opposizione devono concludersi con una sentenza del giudice, che revochi o confermi l’opposizione.
Ma non disperare.
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Come evitare l’asta
Se il fondo patrimoniale non è più in grado di salvare la tua casa, c’è ancora una soluzione prima di arrivare all’asta: il saldo e stralcio.
Lo sanno tutti… le vendite delle case all’asta sono estremamente popolari per un motivo principale: i prezzi sono bassi.
Se vuoi evitare che anche la tua casa sia svenduta all’asta (ho scritto Svenduta e non venduta!), allora ti consiglio di procedere come segue.
Fai contattare i creditori dal tuo avvocato al fine di trovare un accordo (al ribasso) sulle loro pretese economiche. D’altra parte meglio poco e subito, piuttosto che una somma incerta dopo l’asta.
Una volta pattuito l’ammontare (scontato) dei debiti, cerca un acquirente pronto ad affrontare un’operazione di saldo e stralcio. Certo… dovrai in ogni caso vendere casa, ma almeno i tuoi debiti saranno azzerati totalmente.
Pronto per una nuova vita?
Come proteggere la casa dal pignoramento
In generale, tutelare il proprio patrimonio immobiliare è un’azione che va pensata con largo anticipo ed in modo strategico al fine di evitare azioni revocatorie.
Le azioni che consentono di proteggere la casa dal pignoramento sono la vendita, la donazione, il trust, la separazione consensuale dei coniugi, il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il divieto di pignoramento.
Ogni azione ha i propri vantaggi e svantaggi da valutare attentamente con il tuo legale.
Chi può aggredire il fondo patrimoniale
Anche se sono passati più di 5 anni dalla sua costituzione, tutti i creditori possono aggredire il fondo patrimoniale a patto che i debiti siano sorti per soddisfare i bisogni della famiglia.
Tipicamente, i debiti nati per il soddisfacimento dei bisogni famigliari sono legati a: spese condominiali, spese mediche, istruzione, automobile, attività di lavoro (imprenditoriale o professionale) e relative tasse.
In sostanza il fondo patrimoniale privilegia le famiglie ricche che possono indebitarsi per necessità futili non strettamente correlate alle famiglia.
Il fondo patrimoniale in breve
Chiunque, sia il marito sia la moglie, unioni civili comprese, può costituire un fondo patrimoniale presso un notaio con lo scopo di rendere impignorabili dei beni al fine di sottrarli ad eventuali creditori.
I beni possono essere mobili (ad esempio una collezione di automobili, quadri, orologi di lusso, yacht), immobili (casa, villa, terreni) e titoli di credito.
La proprietà dei beni facenti parte del fondo patrimoniale non cambia, ma la loro vendibilità è soggetta al consenso di entrambi i coniugi e del giudice tutelare in presenza di un minorenne. D’altra parte… è la famiglia che beneficia del fondo ed è la stessa che può decidere in merito all’alienazione di un bene.
Successivamente alla sottoscrizione, il notaio procede alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio e alla trascrizione nei Pubblici Registri immobiliari, senza i quali il fondo patrimoniale non è opponibile.
L’effetto protettivo del fondo patrimoniale vale solo per debiti non inerenti i bisogni della famiglia e per un lasso di tempo preciso:
- Entro 1 anno dalla costituzione del fondo patrimoniale tutti i debiti contratti (di qualsiasi origine) non sono tutelati.
- Dopo 1 anno, il creditore può procedere con l’azione revocatoria ex art. 2901, a patto che il debitore non sia titolare di altri beni facilmente pignorabili.
- Dopo 5 anni, il creditore può pignorare i beni se il debitore non riesce a dimostrare che i debiti sono nati per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
Un fondo patrimoniale si estingue per accordo dei coniugi, oppure nel momento in cui si scioglie il matrimonio (o unione civile). Pertanto, in caso di separazione consensuale, il fondo continua ad esistere.
Col passare del tempo la giurisprudenza ha allargato il concetto di “bisogni della famiglia” e pertanto l’efficacia del fondo patrimoniale è diventata sempre più critica.
Sono Elena Manzhos: mamma di due bellissimi figli, moglie e agente immobiliare da oltre 10 anni. Francamente, non so cosa sia più difficile. Più di 15 anni fa mi sono trasferita in Italia dall’est europa, dove insegnavo inglese. Ho sempre avuto la passione per le case; da bambina per la casa della Barbie, ora da professionista immobiliare per gli immobili lussuosi.
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